6 dic 2012

Agenzie delle Entrate - Ulteriori chiarimenti sul finanziamento post Sisma 2012



Le regole per le ritenute da lavoro dipendente con l’intervento del sostituto 
I lavoratori dipendenti, che sono proprietari di un immobile danneggiato dagli eventi sismici del maggio scorso, possono usufruire del finanziamento garantito dallo Stato anche in relazione alle ritenute dovute dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, comprese quelle la cui regolarizzazione è prevista entro il 16 dicembre 2012.
Con la circolare n. 46/E di oggi, l’Agenzia fornisce, fra l’altro, chiarimenti sulle modalità per ottenere l’accesso al finanziamento da parte dei lavoratori dipendenti che possono avvalersi del sostituto d’imposta o in caso di indisponibilità di quest’ultimo, richiederlo direttamente. Nell’ipotesi in cui il dipendente non effettui alcuna richiesta al sostituto d’imposta e non richieda direttamente il finanziamento agevolato, resta fermo quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del Dl n. 174/2012, che prevede la limitazione delle trattenute nel rispetto di un quinto delle retribuzioni. 
Chi ne può usufruire –  Possono accedere al finanziamento agevolato i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente che sono proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale classificata nelle categorie  B, C, D, E e F della classificazione AeDES.  Inoltre, questa possibilità è estesa ai lavoratori con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nel caso in cui percepiscano compensi periodici. 
Come accedere al finanziamento tramite il sostituto  –  È possibile beneficiare del finanziamento attraverso il datore di lavoro, formulando una specifica richiesta al proprio sostituto d’imposta. Nel caso in cui il sostituto non aderisca alla richiesta, oppure non sia nelle condizioni di fruire del finanziamento agevolato, dovrà comunicarlo al dipendente che potrà chiederlo autonomamente.