Cos'è la Dote Lavoro
La Dote Lavoro punta a favorire l'occupazione e accompagnare la persona nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale. Permette, infatti, alla persona di accedere a servizi di formazione e inserimento lavorativo finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro.
La Dote Lavoro fornisce, inoltre, un sostegno economico per favorire la partecipazione ai percorsi di reinserimento.
Con l’avviso pubblicato il 17 novembre sul Bollettino Ufficiale Regionale viene messo a disposizione il residuo (28.941.200 euro) delle risorse programmate per l’anno 2009 per Dote Lavoro, comprensivo della quota riservata alle indennità di partecipazione e vengono ridefiniti i target dei beneficiari.
Quanto vale la Dote Lavoro
La Dote Lavoro consente di fruire di servizi al lavoro e alla formazione, erogati da un Operatore accreditato al lavoro, per un valore massimo di 3.000 euro.
All'interno di questo massimale, la persona potrà fruire di servizi al lavoro per un valore minimo di 500 euro e un valore massimo complessivo di 1.500 euro (il servizio di accoglienza di I livello è fruito dalla persona a titolo gratuito).
I destinatari disoccupati possono richiedere un’indennità di partecipazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il valore dell’indennità è calcolato dal Sistema Informativo moltiplicando l’indennità massima mensile (300 euro) per il numero di mesi di durata del PIP e, in ogni caso, non può superare il valore dei servizi richiesti.
In caso di aumento della durata del PIP non varia il valore economico originario dell’indennità. Per durata del PIP si intende il periodo intercorrente tra il giorno di inizio del primo servizio indicato nel PIP e il giorno di conclusione dell’ultimo servizio.
Una persona può essere titolare di una sola dote (Lavoro o Formazione) nello stesso anno solare.
La Dote Formazione e la Dote Lavoro non sono cumulabili con altre doti richieste negli anni precedenti, i cui Piani di Intervento Personalizzati non siano ancora conclusi.
I destinatari disoccupati che prima dell’espulsione avevano un contratto di somministrazione hanno diritto alla Dote Lavoro solo dopo aver fruito della Dote Lavoro - Lavoratori in somministrazione o dei servizi e delle indennità previste dall’Accordo Ministero – Assolavoro del 13 maggio 2009: per tali soggetti l’importo massimo della dote e di 3.400 euro, di cui fino a 1.700 euro di servizi e fino a 1.700 euro di indennità di partecipazione.
Contattando un centro accreditato da Regione Lombardia per i servizi al lavoro si trova un aiuto concreto per scegliere il percorso più adeguato alle proprie esigenze.
La Dote Lavoro punta a favorire l'occupazione e accompagnare la persona nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale. Permette, infatti, alla persona di accedere a servizi di formazione e inserimento lavorativo finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro.
La Dote Lavoro fornisce, inoltre, un sostegno economico per favorire la partecipazione ai percorsi di reinserimento.
Con l’avviso pubblicato il 17 novembre sul Bollettino Ufficiale Regionale viene messo a disposizione il residuo (28.941.200 euro) delle risorse programmate per l’anno 2009 per Dote Lavoro, comprensivo della quota riservata alle indennità di partecipazione e vengono ridefiniti i target dei beneficiari.
Quanto vale la Dote Lavoro
La Dote Lavoro consente di fruire di servizi al lavoro e alla formazione, erogati da un Operatore accreditato al lavoro, per un valore massimo di 3.000 euro.
All'interno di questo massimale, la persona potrà fruire di servizi al lavoro per un valore minimo di 500 euro e un valore massimo complessivo di 1.500 euro (il servizio di accoglienza di I livello è fruito dalla persona a titolo gratuito).
I destinatari disoccupati possono richiedere un’indennità di partecipazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il valore dell’indennità è calcolato dal Sistema Informativo moltiplicando l’indennità massima mensile (300 euro) per il numero di mesi di durata del PIP e, in ogni caso, non può superare il valore dei servizi richiesti.
In caso di aumento della durata del PIP non varia il valore economico originario dell’indennità. Per durata del PIP si intende il periodo intercorrente tra il giorno di inizio del primo servizio indicato nel PIP e il giorno di conclusione dell’ultimo servizio.
Una persona può essere titolare di una sola dote (Lavoro o Formazione) nello stesso anno solare.
La Dote Formazione e la Dote Lavoro non sono cumulabili con altre doti richieste negli anni precedenti, i cui Piani di Intervento Personalizzati non siano ancora conclusi.
I destinatari disoccupati che prima dell’espulsione avevano un contratto di somministrazione hanno diritto alla Dote Lavoro solo dopo aver fruito della Dote Lavoro - Lavoratori in somministrazione o dei servizi e delle indennità previste dall’Accordo Ministero – Assolavoro del 13 maggio 2009: per tali soggetti l’importo massimo della dote e di 3.400 euro, di cui fino a 1.700 euro di servizi e fino a 1.700 euro di indennità di partecipazione.
Contattando un centro accreditato da Regione Lombardia per i servizi al lavoro si trova un aiuto concreto per scegliere il percorso più adeguato alle proprie esigenze.