Radicamento, "società senza impresa" e tax rate. Sono queste le parole chiave che tracciano il confine tra applicazione e disapplicazione della normativa antielusiva sulle controllate estere. La circolare 51/E, diffusa oggi dall'Agenzia delle Entrate, fa luce sulla disciplina delle Cfc, modificata dal dl 78/2009, e si sofferma, inoltre, sulla disciplina degli utili "provenienti" da Paesi a fiscalità privilegiata e sulle regole che si applicano ai costi da "black list".
Il radicamento sorpassa la geografia
Per escludere l'artificiosità della controllata estera il radicamento diventa un elemento essenziale. La struttura organizzativa, infatti, è una condizione necessaria ma non sufficiente per provare che la controllata svolge nel territorio a fiscalità privilegiata un'effettiva attività industriale o commerciale. Per radicamento, chiarisce la circolare, si intende un collegamento economico e sociale con il mercato dello Stato o territorio di insediamento. Per esempio, una percentuale di acquisti o di vendite sul mercato locale superiore al 50% costituisce elemento per la disapplicazione del regime Cfc.
Per le "società senza impresa" la prova raddoppia
In ogni caso, il radicamento non basta a vincere la presunzione del Fisco se i proventi della controllata provengono per più del 50% da attività finanziarie come, per esempio, titoli, partecipazioni, crediti o diritti immateriali. Per contrastare le pratiche elusive di delocalizzazione dei passive income, infatti, vengono tassati in Italia i redditi prodotti da "società senza impresa" – solo formalmente autonome – che operano in territori a fiscalità privilegiata e svolgono attività di sfruttamento passivo di asset in grado di produrre reddito.
Sede all'estero ok se la tassazione non cambia
In alternativa al principio del radicamento, ai fini della disapplicazione della disciplina Cfc, la circolare illustra il principio del tax rate, ossia della congruità del carico fiscale che grava sul gruppo societario in relazione ai redditi prodotti da una Cfc appartenente al gruppo. Se, infatti, l'imposizione complessiva sui redditi prodotti dalla Cfc è almeno pari all'aliquota nominale applicata in Italia, 27,5%, è implicitamente dimostrato che la localizzazione all'estero non ha finalità elusive.
Istanza di disapplicazione – le modalità
L'istanza per la disapplicazione della Cfc rule va inoltrata all'Agenzia delle Entrate preventivamente, cioè in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, se un 2 UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444 E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo)