25 ott 2010

Roma Agenzia delle Entrate - Chiarimenti in merito al visto di conformità

In considerazione dell'alto numero di richieste di informazioni e precisazioni che

continuano a pervenire alle Direzioni regionali, l'Agenzia delle Entrate precisa che tutti

i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti

nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità a

decorrere dalla data della comunicazione (art. 21 del Dm 164/99).

Qualora la documentazione prodotta a supporto della comunicazione risulti incompleta

ne sarà richiesta l'integrazione.

Il successivo perfezionamento della documentazione non comporta variazioni della data

di inserimento nell'elenco informatizzato.

Tuttavia si invita a prestare attenzione a che eventuali clausole aggiuntive di appendice

alla polizza conservino la decorrenza di efficacia originaria della stessa (a copertura del

rischio per l'apposizione del visto).

Si precisa, inoltre, che le polizze assicurative, nel definire il rischio coperto, non

debbono circoscrivere la copertura a un solo modello di dichiarazione. I professionisti

per quanto disposto sia dal Dlgs 241/97 sia dal Dm 164/99 sono autorizzati ad apporre il

proprio visto su tutti i modelli di dichiarazione e non solo su quello Iva.

Si comunica infine che le Direzioni regionali comunicheranno l'avvenuta iscrizione

nell'elenco informatizzato oppure il motivo dell'eventuale mancato inserimento.