In considerazione dell'alto numero di richieste di informazioni e precisazioni che
continuano a pervenire alle Direzioni regionali, l'Agenzia delle Entrate precisa che tutti
i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti
nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità a
decorrere dalla data della comunicazione (art. 21 del Dm 164/99).
Qualora la documentazione prodotta a supporto della comunicazione risulti incompleta
ne sarà richiesta l'integrazione.
Il successivo perfezionamento della documentazione non comporta variazioni della data
di inserimento nell'elenco informatizzato.
Tuttavia si invita a prestare attenzione a che eventuali clausole aggiuntive di appendice
alla polizza conservino la decorrenza di efficacia originaria della stessa (a copertura del
rischio per l'apposizione del visto).
Si precisa, inoltre, che le polizze assicurative, nel definire il rischio coperto, non
debbono circoscrivere la copertura a un solo modello di dichiarazione. I professionisti
per quanto disposto sia dal Dlgs 241/97 sia dal Dm 164/99 sono autorizzati ad apporre il
proprio visto su tutti i modelli di dichiarazione e non solo su quello Iva.
Si comunica infine che le Direzioni regionali comunicheranno l'avvenuta iscrizione
nell'elenco informatizzato oppure il motivo dell'eventuale mancato inserimento.