12 ott 2010

Agenzia delle Entrate - Bonus assunzioni a prova di dimissioni

 
L’agevolazione resta anche se il lavoratore se ne va Non sempre l’abbandono volontario dell’impiego “brucia” il bonus assunzioni. Il datore di lavoro non perde necessariamente l’agevolazione se il dipendente sceglie di dimettersi, a patto che mantenga, in media annuale, l’incremento occupazionale
richiesto per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese). Il credito d’imposta, introdotto con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007), è destinato alle imprese che nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato il numero degli occupati con contratto fisso, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe

previste in materia dal Trattato CE. Un beneficio che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 105/E di oggi, può essere fruito anche quando il rapporto lavorativo agevolato viene meno, purché però si sostituisca il dipendente fuoriuscito con altri a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per godere del bonus. Questi possono essere individuati tra quelli già impiegati oppure essere assunti ex novo. In entrambi i casi, l’incentivo mensile non matura finché non è ripristinato il posto di lavoro.

Nel dettaglio, il documento di prassi prende le mosse dalla richiesta di una società  interessata a sapere se le dimissioni di una lavoratrice per cui ha maturato il diritto al bonus compromettano la possibilità di continuare a beneficiarne. A questo proposito, la risoluzione chiarisce che la conservazione del posto di lavoro per il periodo di tempo minimo richiesto dalla norma deve essere intesa come permanenza media dell’incremento occupazionale nell’area svantaggiata, a prescindere dal mantenimento del lavoratore inizialmente assunto per coprirlo o dal fatto che il suo allontanamento sia attribuibile alla volontà del datore di lavoro.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, http://www.agenziaentrate.gov.it/. Su FiscoOggi sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema.