4 ott 2010

Comunicato Agenzia delle Entrate - Liti col Fisco, il rimborso trova lo sprint





Alta priorità per le restituzioni ai ricorrenti



Quando il Fisco perde in contenzioso, rimborsa subito e senza più aspettare la notifica



della sentenza. Per ottenere le somme, il contribuente non deve far nulla: né avanzare



richieste specifiche né avviare solleciti. Infatti, basta solo la comunicazione del



dispositivo della decisione da parte della segreteria della Commissione tributaria.



Quest’ultima, per far scattare la restituzione, deve contenere tutti gli elementi necessari



a determinare l’importo. In particolare, la corsia preferenziale riguarda i rimborsi per le



controversie relative ad avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si



determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, in seguito a sentenze emesse non solo dalle



Commissioni tributarie provinciali, ma anche da quelle regionali. La nuova apertura



abbraccia anche i rimborsi di somme versate spontaneamente dal contribuente per



errore. In questo caso, lo spartiacque non è più il passaggio in giudicato, ma il fatto



stesso che esista una sentenza favorevole. Con la circolare 49/E diffusa oggi, l’Agenzia



delle Entrate taglia i tempi per restituire gli importi ai contribuenti quando il giudice



accoglie il loro ricorso, dettando le istruzioni per rimborsare rapidamente i cittadini nel



momento in cui sa per certo, seppur informalmente, di aver perso in giudizio.



Identikit dei rimborsi “prioritari” - I rimborsi che allungano il passo rispetto agli altri



sono sia quelli relativi a liti su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si



determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, sia quelli legati a controversie sul diniego



espresso o tacito del rimborso di somme versate spontaneamente, ossia non in seguito



alla notifica di atti autonomamente impugnabili. Su questa seconda tipologia di



rimborsi, il documento di prassi precisa che se l’Agenzia riconosce, quando la lite è



ancora pendente, che al contribuente spetta il rimborso, in questo caso non deve



aspettare che la sentenza passi in giudicato, come detterebbe la norma, ma deve attivarsi



subito per restituire le somme al cittadino.



L’accelerazione vale in ogni Commissione - In particolare, la circolare precisa che



l’obbligo di eseguire la prima tipologia di rimborsi “prioritari”, ossia quelli relativi a liti



su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e



iscrizioni a ruolo, vale non soltanto per le sentenze favorevoli al contribuente emesse in



Commissione tributaria provinciale ma anche per le decisioni prese in Commissione



tributaria regionale o centrale.



Il testo della circolare n. 49/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate -



www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su



FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.