Alta priorità per le restituzioni ai ricorrenti
Quando il Fisco perde in contenzioso, rimborsa subito e senza più aspettare la notifica
della sentenza. Per ottenere le somme, il contribuente non deve far nulla: né avanzare
richieste specifiche né avviare solleciti. Infatti, basta solo la comunicazione del
dispositivo della decisione da parte della segreteria della Commissione tributaria.
Quest’ultima, per far scattare la restituzione, deve contenere tutti gli elementi necessari
a determinare l’importo. In particolare, la corsia preferenziale riguarda i rimborsi per le
controversie relative ad avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si
determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, in seguito a sentenze emesse non solo dalle
Commissioni tributarie provinciali, ma anche da quelle regionali. La nuova apertura
abbraccia anche i rimborsi di somme versate spontaneamente dal contribuente per
errore. In questo caso, lo spartiacque non è più il passaggio in giudicato, ma il fatto
stesso che esista una sentenza favorevole. Con la circolare 49/E diffusa oggi, l’Agenzia
delle Entrate taglia i tempi per restituire gli importi ai contribuenti quando il giudice
accoglie il loro ricorso, dettando le istruzioni per rimborsare rapidamente i cittadini nel
momento in cui sa per certo, seppur informalmente, di aver perso in giudizio.
Identikit dei rimborsi “prioritari” - I rimborsi che allungano il passo rispetto agli altri
sono sia quelli relativi a liti su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si
determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, sia quelli legati a controversie sul diniego
espresso o tacito del rimborso di somme versate spontaneamente, ossia non in seguito
alla notifica di atti autonomamente impugnabili. Su questa seconda tipologia di
rimborsi, il documento di prassi precisa che se l’Agenzia riconosce, quando la lite è
ancora pendente, che al contribuente spetta il rimborso, in questo caso non deve
aspettare che la sentenza passi in giudicato, come detterebbe la norma, ma deve attivarsi
subito per restituire le somme al cittadino.
L’accelerazione vale in ogni Commissione - In particolare, la circolare precisa che
l’obbligo di eseguire la prima tipologia di rimborsi “prioritari”, ossia quelli relativi a liti
su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e
iscrizioni a ruolo, vale non soltanto per le sentenze favorevoli al contribuente emesse in
Commissione tributaria provinciale ma anche per le decisioni prese in Commissione
tributaria regionale o centrale.
Il testo della circolare n. 49/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate -
www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su
FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.