13 ott 2010

Entrate - vincente in giudizio, ritenuta al 20% su tutto il risarcimento e spese legali deducibili


L’importo liquidato in sentenza per inadempimento contrattuale a favore di un lavoratore autonomo sconta la ritenuta d’acconto sull’intera somma riconosciuta dal giudice, compresa la copertura delle spese processuali. Nello stesso tempo, il professionista può portare i costi della causa in diminuzione dal reddito.

Nel caso in cui queste spese non siano state scalate nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, il libero professionista può recuperare la maggiore imposta versata attraverso una dichiarazione integrativa o con istanza di rimborso.

È questa l’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 106/E pubblicata oggi che risponde a un interpello presentato da una società citata in giudizio, per inadempimento contrattuale, da un notaio.

Il professionista ha vinto la causa promossa per farsi riconoscere il risarcimento dei mancati guadagni professionali, con relativi interessi legali e delle spese processuali, compresa la parcella del suo avvocato. Ma, al momento del rimborso, ha contestato la ritenuta d’acconto del 20% che gli è stata operata, sull’intera somma, dalla parte soccombente.

Stavolta, però, la ragione non è dalla sua. Infatti, la risoluzione ribadisce l’obbligo, in capo al sostituto d’imposta, di operare le ritenute di legge su somme aventi natura di reddito, anche se corrisposte a seguito di provvedimento giudiziale, secondo l’indirizzo ormai consolidato sia nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, sia nella giurisprudenza. Pertanto, così come sono soggetti a tassazione i redditi di lavoro autonomo, lo sono anche i proventi sostitutivi della stessa tipologia di reddito, come nel caso della liquidazione giudiziale in questione.

L’odierna risoluzione precisa, inoltre, che il professionista può portare in deduzione dal reddito gli importi, pure assoggettati a ritenuta d’acconto, rimborsati per le spese processuali, comprese quelle sostenute per portare avanti la causa, in quanto costi deducibili che hanno concorso alla formazione del reddito.

Il testo della risoluzione n. 106/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.