11 ott 2010

Scudo fiscale al test di “verifica”


Gli ispettori del fisco misurano i requisiti per l’emersione

È pronto il vademecum per gli uffici fiscali che in sede di controllo si vedono opporre gli effetti preclusivi dello scudo fiscale. La dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero deve essere, infatti, mostrata all’Agenzia delle Entrate all’inizio di accessi, ispezioni e verifiche. Oppure presentata nei trenta giorni successivi alla notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, di un atto di contestazione, o dalla formale conoscenza di inviti, questionari e richieste. Affinché la procedura di emersione esplichi i suoi effetti preclusivi ed estintivi è tuttavia necessario che siano rispettati i parametri richiesti. Ad esempio, è fondamentale che il contribuente che oppone la procedura di emersione dimostri il possesso della relativa attività oltre che la stessa non sia il frutto di un reato per il quale non era prevista “copertura” (emissione di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita, reati contro la p.a. etc..). Proprio a questo fine la circolare 52/E diffusa oggi fornisce le direttive operative quando nel corso dei controlli viene riscontrato il versamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali che sono state oggetto di rimpatrio o regolarizzazione (dl 78/2009).

Il primo passo - In primis, l’ufficio che procede al controllo deve acquisire la dichiarazione riservata e deve riscontrarne l’autenticità chiedendo formalmente all’intermediario che l’ha ricevuta una copia di quella in suo possesso, insieme ad alcune informazioni:

data di conferimento dell’incarico

data ed estremi del versamento dell’imposta straordinaria

data e modalità di presa in carico delle attività scudate indicate nella dichiarazione riservata (assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate e depositate o esistenti all’estero)



Verifica dell’esistenza del presupposto impositivo - Affinché gli effetti preclusivi ed estintivi siano validi occorre che le attività finanziarie o patrimoniali:

fossero detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2008

siano state rimpatriate in Italia o regolarizzate all’estero



Inoltre, il contribuente che intende avvalersi dello scudo deve risultare residente nello Stato nel periodo d’imposta nel quale è stata presentata la dichiarazione riservata.

Attività scudate ai raggi X - Gli Uffici sono tenuti a chiedere al contribuente le informazioni che provano l’effettiva detenzione all’estero delle attività indicate nella dichiarazione riservata. In particolare, per ciascuna attività finanziaria o patrimoniale, occorre segnalare in quale Stato estero era detenuta al 31 dicembre 2008 e in che modo, se attraverso conto corrente o affidamento a fiduciari nel caso del denaro, oppure sotto forma di azioni o fondi d’investimento. Nell’ipotesi di investimenti di altra natura, è 2

necessario specificarne la tipologia, ad esempio opere d’arte o gioielli. Anche nel caso di immobili, è fondamentale appurarne la natura. Al contribuente va anche chiesto di confermare che le attività dichiarate non erano già detenute prima del periodo d’imposta oggetto del controllo. Particolare attenzione deve essere dedicata anche alle ipotesi di rimpatrio giuridico di denaro da Paesi black- list, visto l’alto rischio di questa forma di emersione. A questo proposito, va sempre valutata l’opportunità di chiedere al contribuente di esibire la documentazione che provi che le attività erano effettivamente detenute all’estero prima del 31 dicembre 2008, e in quale modalità.

Falsi rimpatri al setaccio - Antenne dritte per captare il rischio che le attività finanziarie o patrimoniali dichiarate non siano effettivamente trasferite in Italia o, nel caso del rimpatrio giuridico, non siano affidate a intermediari nazionali o, ancora, siano valorizzate in misura superiore a quella reale. Un pericolo da valutare tenendo conto, da un lato, della natura delle attività rimpatriate e, dall’altro, delle specifiche modalità del rimpatrio. Sul primo versante, un’attenzione particolare va riservata alle attività potenzialmente “opache”, come ad esempio le quote rappresentative del capitale di una società con sede in Paesi dove sono ammesse azioni al portatore. Campanello di allarme acceso anche per le operazioni di emersione di denaro contante che, per ovvie ragioni, presentano un profilo di rischio elevato. Sul secondo fronte, fari puntati sui rimpatri giuridici di contante da Paesi “black list”, per cui può essere utile richiedere documenti che dimostrino le modalità della detenzione fino al momento del rimpatrio e la successiva assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione da parte dell’intermediario italiano.

Occhio agli elementi spìa “osta-scudo” – La validità dell’emersione è vincolata al fatto che non sussistessero al momento della presentazione della dichiarazione riservata attività di accertamento già notificate al contribuente. Pertanto, gli 007 del Fisco sono tenuti a controllare se era in corso un’istruttoria finalizzata al controllo sostanziale della posizione fiscale del contribuente, e se questi ne era stato formalmente informato. A questo scopo si dovrà considerare ogni evidenza esistente al giorno di presentazione della dichiarazione riservata, riferibile a tutti i periodi d’imposta, per qualsiasi motivo accertabili a partire dal 2008.

Il testo della circolare 52/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su Fiscooggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.