Niente tassa per il primo anno d’iscrizione all’albo praticanti
Zero tassa di concessione governativa per i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti, perché non ancora abilitati all’esercizio della professione forense. Il tributo è invece dovuto per gli anni successivi, in cui i praticanti
procuratori possono essere nominati difensori d’ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 103/E diffusa oggi, che prende le mosse dalla richiesta di un Consiglio dell’ordine degli avvocati, interessato a sapere se i laureati in giurisprudenza devono pagare la concessione governativa per iscriversi al registro dei praticanti.
In particolare, il documento di prassi precisa che la tassa è dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dal secondo anno di iscrizione all’albo dei praticanti, perché solo da quel momento si ha effettivamente l’abilitazione ad esercitare la
professione forense.
Il testo della risoluzione n. 103/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
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