28 set 2010

Agenzia delle Entrate - Detassazione premi di produttività

Per lavoro notturno e straordinario rimborsi facili nei modelli 2011
Rimborsi più semplici per i lavoratori dipendenti che nel 2008 e 2009 hanno effettuato
prestazioni di lavoro straordinario o notturno legate a incrementi di produttività
dell’impresa. Se in questi anni i datori di lavoro privati non hanno applicato ai relativi
compensi la tassazione sostituiva del 10 per cento, il dipendente può richiedere
direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo la restituzione delle
maggiori imposte pagate. Per quanto riguarda lo straordinario, questa agevolazione è
valida solo a patto che il lavoro aggiuntivo sia correlato a parametri di produttività. Una
relazione che deve essere certificata direttamente dal datore di lavoro. Sono questi, in
sintesi, i principali chiarimenti forniti con le circolari n. 47/E, emanata in forma
congiunta dall’Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
e 48/E di oggi, che fanno il punto, rispettivamente, sulla corretta definizione dello
straordinario agevolabile e, in seconda battuta, sul trattamento fiscale da riservare alle
somme erogate per aumenti di produttività ottenuti negli anni scorsi grazie a prestazioni
di lavoro notturno e straordinario.
Vademecum sullo straordinario detassato – Nel dettaglio, la prima circolare, firmata
dall’Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, chiarisce
che lo straordinario svolto nel 2009 e 2010 è agevolabile soltanto se legato ad aumenti
di produttività. Un’ipotesi in cui possono rientrare sia lo straordinario “forfetizzato”,
reso da dipendenti non vincolati dall’orario lavorativo, sia ogni altra prestazione
straordinaria, così come il lavoro supplementare o svolto in base a clausole elastiche.
Inoltre, la correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere
documentata dall’impresa, per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore
della motivazione della somma corrisposta o una qualsiasi altra dichiarazione da cui
risulti che la prestazione lavorativa ha contribuito a conseguire elementi di produttività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Fisco leggero sulla produttività – Il secondo documento di prassi precisa che, per
consentire la fruizione automatica del rimborso, il datore di lavoro dovrà indicare nel
Cud 2011 gli importi versati nel 2008 e 2009 per il miglioramento della produttività o
redditività dell’impresa e tassabili con l’imposta sostitutiva. Il lavoratore, dal canto suo,
potrà recuperare il proprio credito, ossia la differenza tra le imposte ordinarie e quella
sostitutiva, semplicemente compilando l’apposito campo che sarà inserito nella
dichiarazione dei redditi 2011. Inoltre, per quanto riguarda il rimborso delle somme
riconosciute dall’Inps per lo sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla
contrattazione collettiva di secondo livello, si tratta di redditi di lavoro dipendente che
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possono essere assoggettati alla tassazione più favorevole del 10 per cento, purché siano
riconducibili a incrementi della produttività aziendale.
I testi delle circolari n. 47/E e 48/E sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.