21 set 2010

canone Rai per gli ove NON è DOVUTO 75



Buone notizie per gli abbonati Rai "di lungo corso". Gli ultra 75enni non dovranno più versare il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo dovuto a partire dal 2008. Possono fruire del beneficio i contribuenti con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6713,98 euro (516,46 per tredici mensilità) e che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge stesso.
Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno già provveduto al pagamento, possono chiedere il rimborso. Con la circolare 46/E, diffusa oggi, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti utili per ottenere l'agevolazione e ricorda che gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2mila euro per ogni annualità oltre al pagamento del canone evaso.

Cosa si intende per reddito
– Il limite di 6713,98 euro va calcolato sommando il reddito del soggetto interessato e quello del coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno secondo le regole ordinarie. Ciò in virtù del fatto che la finalità della norma è quella di tutelare i soggetti che versano in una condizione di reale disagio economico.
Come ottenere l'esenzione
– Gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia per compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione, disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di identità) che prova il possesso dei requisiti previsti dalla norma (Legge 244/2007). Coloro che fruiscono dell'esenzione per la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno; chi, invece, ne beneficerà a partire dal secondo semestre dell'anno, potrà presentarla entro il 31 luglio, e per il 2010, entro il prossimo 30 novembre. Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell'agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell'anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.
Ok al rimborso
- I contribuenti che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso presentando un apposito modello disponibile presso gli uffici dell'Agenzia o sul sito Internet, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti. 2 UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444 E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo)
Assistenza ad hoc
– Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione e dell'istanza di rimborso al numero 848800444 o presso gli uffici dell'Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale.
Il testo della circolare 46/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.